3 Giugno 2024

A decorrere dalla data del 15 agosto 2013 il D.P.R. 137/2012 è divenuto obbligatorio, per il tecnico libero professionista, stipulare una polizza assicurativa ed il non ottemperare a tale disposizione diventa illecito disciplinare.

Art. 5 Obbligo di assicurazione

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Al seguente link è possibile visionare le convenzioni stipulate dalla Cassa Geometri: https://www.cassageometri.it/polizze

 

 

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Modificato: 19 Giugno 2024