3 Giugno 2024

A decorrere dal 31 maggio 2021 è entrato in vigore il Nuovo Regolamento per la Formazione Continua, ai sensi dell’art. 7, comma 3 DPR 7 agosto 2012, n. 137 del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati.

Per esercitare la professione di Geometra è obbligatorio curare l’aggiornamento delle proprie competenze professionali, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quelli di iscrizione all’Albo.

Il Geometra deve conseguire, nell’arco del triennio formativo, almeno 60 CFP (Crediti Formativi Professionali) di cui 6 in materia di ordinamento e deontologia professionale.

Qualora il Geometra abbia conseguito nel triennio un numero di CFP superiore al minimo previsto, l’eccedenza sarà attribuita nel triennio successivo nella misura del 50% e per un massimo di 20 CFP.

Coloro che NON esercitano la libera professione e risultano pertanto Iscritti Solo Albo, pur potendo ovviamente continuare a partecipare ai corsi di formazione, non saranno sottoposti ad alcuna verifica del rispetto dell’obbligo formativo.

 

Per accedere alla propria Area Riservata del SINF (Sistema Informativo Nazionale sulla formazione continua):
SINF

Regolamenti e Circolari relativi alla Formazione:
Regolamenti e circolari

Condividi:

Modificato: 5 Giugno 2024